Pronto condominio - 15 marzo 2021, 11:00

Amministratori, la formazione è obbligatoria

I formatori devono provare al responsabile scientifico il possesso di determinati requisiti

Amministratori, la formazione è obbligatoria

L’articolo 71-bis delle Disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro che, fra le altre cose, hanno frequentato un corso di formazione e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

 

Il decreto ministeriale 13 agosto 2014, n. 40 disciplina, invece, i criteri, le modalità e i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento, nonché i requisiti del formatore e del responsabile scientifico. In particolare, la norma precisa che le attività di formazione e aggiornamento devono perseguire i seguenti obiettivi: migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifici; promuovere il più possibile l'aggiornamento delle competenze appena indicate in ragione    dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell'innovazione tecnologica; accrescere lo studio e l'approfondimento individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualità.

 

Non tutti possono svolgere il ruolo di formatori, ma soltanto coloro i quali provino al responsabile scientifico, con apposita documentazione, il possesso di una serie di requisiti, fra cui l’aver  maturato  una  specifica  competenza  in  materia  di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici e di aver conseguito alternativamente uno dei  seguenti  titoli:  laurea  anche triennale; abilitazione alla libera professione; docenza in materie giuridiche, tecniche ed economiche  presso  università, istituti e scuole pubbliche o private riconosciute. Possono svolgere attività di formazione anche i docenti che abbiano elaborato almeno due pubblicazioni in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici; chi ha già svolto attività di formazione in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici in corsi della durata di almeno 40 ore ciascuno, per almeno sei anni consecutivi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. 

 

Di fondamentale importanza è la figura del responsabile scientifico, ruolo che può essere svolto da un docente in materie giuridiche, tecniche o economiche, un avvocato o un magistrato, un professionista dell'area tecnica. Tale figura verifica il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei formatori tramite riscontro documentale, e le modalità di partecipazione degli iscritti e di rilevamento delle presenze, anche in caso di svolgimento dei corsi in via telematica. Inoltre, attesta il superamento con profitto di un esame finale sui contenuti del corso di formazione e di aggiornamento seguito dai partecipanti. 

 

L’articolo 5 del decreto ministeriale prevede infine le modalità di svolgimento e i contenuti dell’attività di formazione e aggiornamento. Nel dettaglio, il corso di formazione iniziale ha una durata di almeno 72 ore e si articola, nella misura di un terzo della sua durata effettiva, secondo moduli che prevedono esercitazioni pratiche. Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha, invece, una durata di almeno 15 ore e si concentra su elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici. 

 

È bene chiarire che un amministratore può essere una persona fisica, una persona giuridica o una società di capitali, a condizione che vengano rispettati i requisiti elencati dall’articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile. Per poter esercitare la professione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: non aver subito condanne per delitti contro la Pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica o il patrimonio; godere dei diritti civili; non aver subito misure preventive divenute definitive, a meno che non sia subentrata la riabilitazione; non essere interdetti o inabilitati; non comparire nell’elenco dei protesti cambiari; essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado; aver frequentato un corso di formazione e impegnarsi a svolgere l’attività di formazione periodica legata all’amministrazione condominiale. Qualora, infine, l’amministratore sia uno dei condòmini, non vi è l’obbligo di possedere il diploma e di aver frequentato un corso di formazione, mentre restano vincolanti gli altri requisiti.

 

Associazioni come Fna-Federamministratori organizzano periodicamente degli incontri formativi. Oltre all’assistenza ai condòmini, l’associazione propone un corso base per amministratori di condominio mediante didattica interattiva, con inizio dal 15 aprile 2021. E ancora, corso base per amministratori di condominio anche su piattaforma e-learning; corso di contabilità e revisore condominiale; corsi di aggiornamento professionale per amministratori di casa e condominio; registro amministratori a garanzia della professionalità degli iscritti. I servizi proposti comprendono: assistenza alle locazioni; assistenza ai condòmini; assistenza in materia di espropri e di edilizia residenziale pubblica; assistenza in materia di multiproprietà; assistenza in materia bancaria e assicurativa; consulenze gratuite con avvocati, amministratori, fiscalisti, tecnici, consulenti assicurativi, ecc.; invio online della rivista bimestrale sulla proprietà.

 

Per ulteriori informazioni contattare Fna (02.33105242) o Confappi (02.93180221).

Studio legale Rezzonico

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