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Pronto condominio | 26 aprile 2021, 15:00

Videocamere e privacy in condominio: attenzione a cosa inquadra l'obiettivo

Le immagini registrate dai dispositivi a sorveglianza delle parti comuni vanno cancellate dopo 48 ore

Videocamere e privacy in condominio: attenzione a cosa inquadra l'obiettivo

Negli ultimi anni sono aumentati i condomini che hanno deciso di installare degli impianti di videosorveglianza a protezione delle parti comuni dello stabile.

Il caso più frequente è quello dello stabile che sceglie di posizionare una videocamera in prossimità dell’ingresso principale dell’edificio o dell’accesso ai garage, al fine di scoraggiare eventuali malintenzionati.

L’installazione del dispositivo è legittima, ma bisogna prestare molta attenzione alle modalità di ripresa e non violare la privacy di chi vive nello stabile e dei soggetti terzi. Sul punto, l’articolo 1122 ter del Codice civile dispone che «le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136».

Vale a dire, il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresenti almeno la metà dei millesimi dello stabile. Una volta raggiunto il quorum e approvata la delibera, è possibile procedere all’installazione di una o più videocamere, avendo cura di posizionare dei cartelli visibili e riconoscibili nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze. L’obiettivo della videocamera deve in ogni caso limitarsi a inquadrare le parti comuni dello stabile e non, ad esempio, la strada o il marciapiede.

Inoltre, come ha spiegato il Garante della privacy, le immagini catturate dai dispositivi di videosorveglianza vanno cancellate dopo 48 ore e devono essere protette “con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate”.

Lo stesso Garante ha osservato che l'installazione delle videocamere in condominio deve attenersi al cosiddetto "principio di proporzionalità". Ciò significa che l’utilizzo dei dispositivi è consentito soltanto se rappresenta l'unica soluzione percorribile rispetto ad altri sistemi, ad esempio allarmi e cancelli automatici, che risultano meno invasivi rispetto alla videocamera.

Qualora sia il singolo condomino a volere installare una videocamera a protezione della sua porta d’ingresso, egli può procedere senza l’autorizzazione dell’assemblea, ma l’obiettivo del dispositivo dovrà limitarsi a inquadrare soltanto la porzione di superficie a ridosso della porta. In questo caso non si applicano le norme previste dal Codice della privacy e non è necessario segnalare l’eventuale presenza del sistema di videosorveglianza con appositi cartelli. Rimangono, invece, valide le disposizioni in tema di responsabilità civile e sicurezza dei dati.

Infine, per quanto riguarda i videocitofoni, il Garante ha specificato che valgono le stesse regole previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale in tema di videosorveglianza. Le disposizioni non si applicano quando il sistema è installato da persone fisiche per fini esclusivamente personali e le immagini non sono destinate alla comunicazione sistematica o alla diffusione.

Quindi, se il videocitofono è installato da un singolo o da una famiglia per finalità esclusivamente personali, la presenza dell’apparecchio di ripresa non deve essere segnalata.

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