Pronto condominio - 23 agosto 2021, 09:00

Superfici vetrate in condominio, attenzione alle responsabilità

L'amministratore di condominio, fra le altre cose, ha il dovere di «compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio» e, più in generale, di vigilare sullo stabile in modo da garantire la sicurezza a chi vi abita, attraverso opere di manutenzione ordinaria e straordinaria

Superfici vetrate in condominio, attenzione alle responsabilità

L’amministratore di condominio, fra le altre cose, ha il dovere di «compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio» e, più in generale, di vigilare sullo stabile in modo da garantire la sicurezza a chi vi abita, attraverso opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Al professionista è richiesta particolare attenzione se nelle parti comuni dell’edificio sono presenti superfici vetrate frangibili, che in caso di rottura potrebbero arrecare danni a residenti e soggetti terzi.

Lucernai, finestre e portoni in vetro devono garantire gli standard previsti dalla norma Uni 7697 "Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie", che ha assunto particolare importanza dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 115/1995, che a sua volta ha attuato la direttiva europea 92/59/CEE sulla sicurezza generale dei prodotti. Il dl 115/1995 è stato poi abrogato dal Codice del Consumo (Dlgs 206/2005), che ne ha comunque ribadito i princìpi riguardo alla sicurezza dei prodotti immessi sul mercato.

Ma cosa succede se un vetro condominiale va in frantumi e l’incidente cagiona lesioni a una o più persone? Per risalire all’eventuale responsabilità dell’amministratore, oltre a ricostruire minuziosamente l’incidente, occorre verificare la data di installazione del vetro. In linea generale, il professionista non ha colpe se il vetro è stato sostituito prima del 5 maggio 1995, giorno di entrata in vigore del primo provvedimento legislativo in Italia sulla sicurezza dei prodotti, mentre può essere ritenuto responsabile qualora, dopo il 5 maggio 1995, abbia provveduto a sostituire il vetro con un altro non a norma. L’amministratore potrebbe rispondere sia civilmente che penalmente nel caso di mancato intervento, ossia qualora non abbia provveduto alla sostituzione del vetro a seguito di una segnalazione ricevuta da uno o più condòmini.

Le cose cambiano se nel condominio lavorano delle persone, ad esempio portiere, giardiniere, ecc.

In questo caso si applicano le disposizioni previste dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008). L'amministratore, che diviene datore di lavoro, ha l’obbligo di mettere in sicurezza "le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate" che "devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di un metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, ne rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi".

A cura di Confappi-Fna Federamministratori

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