- 11 aprile 2022, 21:00

Chi paga in caso di furto? Il proprietario o l'affittuario?

Alcune delucidazioni in merito al “chi paga cosa” in caso di furto con scasso nell’appartamento locato.

Chi paga in caso di furto? Il proprietario o l'affittuario?

Chiaramente in presenza di assicurazione, la risposta dipenderà dalle condizioni di polizza e dunque dalle coperture in essa riportate.

 

Sul punto esistono diverse posizioni, ma piuttosto concordi nell’assegnare al locatore la spesa. La diversità sta nella fonte normativa (articolo del codice civile) cui ci si riferisce, ma la conclusione è comunque la stessa.

 

Il parere più serio pare quello che tira in ballo l’art. 1588 c.c., il quale stabilisce che il conduttore risponde della perdita e del deterioramento delle cose che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

Considerato che il furto in genere potrebbe certamente essere considerato caso fortuito, al limite il conduttore (nel caso il locatore eccepisse qualcosa) dovrà provare di non aver posto in essere dei comportamenti che ne abbiano facilitato il verificarsi (quali es. mancata attivazione di allarmi o altri elementi che abbiano “agevolato” l’evento).

 

In definitiva possiamo riassumere il parere in questi termini: lo “scasso” costituisce un evento non imputabile al conduttore, sicché le spese per il ripristino della porta o degli infissi dovrebbero essere accollate al locatore.

 

In tema, la giurisprudenza ha avuto modo di puntualizzare che «la norma, che sostanzialmente riproduce la disposizione generale di cui all’articolo 1218, Codice civile, impone che il conduttore, per vincere la presunzione, deve dare la prova, piena e completa, non solo del dato obiettivo della perdita o del deterioramento, ma altresì dell’assenza di colpa e, cioè, del caso fortuito o della forza maggiore» (Cassazione, 2 agosto 2000, numero 10126).

In presenza del caso di forza maggiore – a norma degli articoli 1575, numero 2, Codice civile e 1576, Codice civile – il locatore è tenuto a mantenere la cosa in stato da servire all’uso convenuto e a eseguire tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.

 

Speriamo di essere stati chiari nel fornire l’interpretazione.

 

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